Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per il 2006 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
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stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.