Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per il 2006 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

 

Pag. 9

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.